L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota al 10% si applica anche per l’elettricità necessaria per il funzionamento delle parti comuni
L’Iva agevolata al 10% si applica anche all’elettricità necessaria per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali. Lo ha reso noto l’Unione Nazionale Consumatori, che ha chiarito la questione direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Gli appartamenti interessati dalla riduzione dell’aliquota attualmente pagano l’Iva al 22%.
USO DOMESTICO E NON DOMESTICO
“Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico”, ha spiegato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico”…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.