Enti creditizi italiani, fondazioni bancarie, imprese e società di investimento, Sgr, fondi pensione e intermediari finanziari possono adempiere agli obblighi previsti dalla legge affidandosi all’approccio strutturato di SIX
La normativa italiana, che assicura piena attuazione alla Convenzione di Ottawa del 1997 e alla Convenzione di Oslo del 2008, sancisce il divieto assoluto di finanziamento per qualsiasi soggetto attivo nella produzione, nell’utilizzo, nella vendita, nella distribuzione, nell’importazione, nell’esportazione o nel trasferimento di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Sono interessati tutti gli “intermediari abilitati”, tra cui enti creditizi italiani, fondazioni bancarie, imprese e società di investimento, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e fondi pensione.
GLI IMPEGNI CHE RIGUARDANO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
L’articolo 4, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, e dal Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122) che disciplina queste misure specifiche, stabilisce che tali intermediari debbano adottare procedure adeguate, consultando almeno gli elenchi pubblicamente disponibili delle società impegnate nella produzione di mine antipersona e munizioni a grappolo, in modo da prevenire qualsiasi forma di sostegno economico a queste attività vietate…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.